LEGGI ELETTORALI

Se fossimo vissuti ai tempi di Cicerone, avremmo chiamata la legge elettorale, votata da poco in parlamento , semplicemente Lex tabellaria. I media l’hanno designata con un nome latino, Italicum. Come a dire, quanto a nefandezze elettorali abbiamo una lunga tradizione. C’erano infatti già allora, a Roma, le suffragatoriae amicitiae, vale a dire le amicizie elettorali; e la corruzione e i brogli elettorali , erano detti ambitus, -us, parola che indica il movimento circolare, il circuire.
Quel nome Italicum ( aggettivo, al maschile Italicus) , in altri contesti ha qualcosa di poetico: Gibber Italicus è chiamato un uccello della famiglia dei canarini; con Orchis Italica o Gladiolus Italicus si indica Il gladiolo dei campi; e il Pallipes italicus è il gambero di fiume.
Senza scomodare la botanica e la zoologia, per secoli nel campo del diritto con mos italicus si definiva il metodo didattico, usato dai glossatori medievali dell’Università di Bologna, basato sulla “lectura”, sull’ “interpretatio” e sulla “glossa” (cioè il commento) del Corpus iuris Iustiniani.
Il dictionarium di Cesare Calderini Mirani ( Venezia 1684) alla voce Italicus-a, -um adjectivus così spiega: ex Italia oriundus ( che trae origine dall’Italia).
E poi c’è Silio Italico, vissuto nel primo secolo d.C., clarus insignisque poeta (famoso e insigne poeta),in Neapolitano suo (nella sua villa di Napoli )vitam finivit (morì) causa mortis valetudo (per motivi di salute). Tragedie di ieri, tragedie di oggi legate al nome Italicus. Come tragico fu l’ attentato terroristico al treno Italicus nell’agosto del 1974.
Ai nostri giorni, un’associazione di promozione sociale della provincia di Verona si chiama Vicus Italicus, che, utilizzando la didattica del gruppo, ricostruisce insieme con gli spettatori la vita quotidiana di duemila anni fa in una città romana.
L’Italicum, nostra legge elettorale, ha suscitato molto scalpore. In politica le leggi elettorali sono antiche, come quella che promulgò Giuseppe Bonaparte re di Napoli , nel suo primo anno di regno , il 18 OTTOBRE 1806 “ con cui si ordina la formazione de’ Decurionati, e consigli provinciali, e distrettuali”. Una legge innovativa, con norme che regolamentavano elettori ed eletti.
” art. 1 I corpi rappresentativi le università (i comuni), saranno d’ora in appresso distinti colla denominazione generale ed uniforme di Decurionati. Art 2. Questi saranno tratti a sorte tra i proprietari, che avranno una rendita attuale non minore di 24 ducati; e ciò per le popolazioni fino a tremila anime. Per quelle da tremila a sei, i proprietari dovranno avere il doppio; e finalmente dovranno avere il quadruplo per le popolazioni da seimila in sopra. Art.3. Due mesi prima … sarà fatto il registro di tutt’ i proprietari, che avranno le rendite sopra indicate. Art.4. I decurionati saranno di dieci individui nelle popolazioni minori di tremila abitanti… Le popolazioni maggiori di tal numero, non potranno averne più di trenta. Un terzo almeno de’ membri del decurionato dovrà saper leggere, e scrivere. Art.5. Colle legittime cautele si faranno le schede di tutti i nomi, e la sorte deciderà della scelta, secondo il numero prefisso. Art.6. L’età per essere eligibile al decurionato sarà dall’anno ventunesimo in sopra… Ministro di giustizia M. A. Cianciulli”
Era chiaro: i cittadini del Regno valevano elettoralmente in base alla loro rendita accertata. Naturalmente a nessuno di noi verrebbe in mente di proporre una cosa simile. Mi domando, però, oggi quanto vale un elettore? In euro, naturalmente.
Virgilio Iandiorio

LEGGI ELETTORALIultima modifica: 2015-05-27T23:51:15+02:00da manphry
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